
La difesa delle nostre esclusive.
L’attività di Trustee è attività riservata alle Società Fiduciarie.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1966/39 “sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi”.
I Trust sono chiaramente fenomeni gestori e specificatamente l’incarico di Trustee va ricondotto nell’ambito dell’amministrazione dei beni per conto di terzi. Questo al fine di attribuire l’unica interpretazione razionale alle disposizioni di legge. Infatti se così non si interpretasse:
- a traverso lo strumento del Trust si potrebbero gestire patrimoni finanziari come propri pur non disponendo delle prescritte abilitazioni alla prestazione dei servizi di investimento;
- si avrebbero come in realtà purtroppo accade, tanti Trustee che amministrano patrimoni in Trust ma nulla comunicano agli archivi dell’anagrafe tributaria dei rapporti e neppure svolgono gli ordinari flussi SARA alla UIF;
- non vi sarebbe controllo e vigilanza sui Trustee che pur amministrando spesso patrimoni rilevanti delle famiglie potrebbero svolgere tale ruolo in assenza di requisiti di professionalità e fuori dal controllo del Ministero vigilante.
Feder Fiduciarie ritiene doveroso sollecitare le istituzioni ad ogni livello affinché venga riconosciuto nell’interesse pubblico che la vigente disciplina normativa, prevista dalla Legge n. 1966/39 inequivocabilmente stabilisce che in Italia l’attività di Trust Company debba essere riservata alle società Fiduciarie vigilate. Contro chi sostiene che opportunisticamente abusivismi ed interessi illegittimi.
Feder Fiduciarie sollecita il Ministero Vigilante, la Guardia di Finanza e la UIF a vigilare sulla iscrizione delle società che svolgono l’attività di Trustee all’Albo delle Fiduciarie, sanzionando gli abusivismi.
Le fiduciarie vigilate ai sensi della Legge n. 1966/39 devono essere riconosciute soggetti a basso rischio di riciclaggio.
Illogicamente negli ultimi anni la Banca d’Italia ha emanato disposizioni di vigilanza che qualificano a rischio elevato i rapporti bancari e finanziari quando il cliente si avvale di società fiduciarie (riferimento all’allegato 2 lett. A) n. 4 del Provvedimento sull’adeguata verifica del 20 luglio 2019), considerando il rischio mitigato soltanto quando le fiduciarie sono di tipo bancario o parabancario ed iscritte dunque all’albo unico ex art. 106 TUB.
Tale disposizione di vigilanza è ingiusta, iniqua, conseguenza della lobby delle banche e neppure nell’interesse pubblico per le seguenti ragioni:
- le fiduciarie vigilate ex Legge 1966/39 sono vigilate dal Ministero dello Sviluppo economico e per quanto riguarda gli adempimenti antiriciclaggio sono tenute ai medesimi adempimenti delle fiduciarie iscritte ex art. 106 TUB, sono perfino soggette alla medesima vigilanza della Banca d’Italia svolta dalla UIF (effettuano l’adeguata verifica, rispettano gli obblighi di registrazione delle operazioni, effettuano le segnalazioni SOS e sono tenute agli adempimenti SARA, sono soggette alla vigilanza concorrente della Guardia di Finanza e della UIF);
- le fiduciarie vigilate ex Legge 1966/39 comunicano all’anagrafe tributaria dei rapporti tutti i dati dei loro clienti e svolgono gli adempimenti CRS e non è dato di comprendere come possano considerarsi strutture opache nei confronti delle autorità.
Sono opachi i prestanome che nulla comunicano alle autorità, gli interposti, i Trust amministrati da Trustee persone fisiche o da soggetti che non sono fiduciarie vigilate ma non certo i clienti che si rivolgono ad una Fiduciaria vigilata.
Non riconoscere il ruolo delle Fiduciarie Vigilate ai sensi della Legge n. 1966/39 significa spingere chi necessita di riservatezza a ricorrere a prestanome, ad intestare i beni a terzi compiacenti dietro procure notarili di reintestazione, significa spingere il mercato verso le interposizioni.
Le Fiduciarie garantiscono la legalità nel nostro ordinamento, sono sostitute di imposta e Feder Fiduciaria pretende con forza che venga riconosciuto il loro ruolo e giusto contributo nella società civile prevedendo:
- che vangano qualificate a basso rischio di riciclaggio; e
- che venga stabilito l’obbligo nelle disposizioni di vigilanza, come per gli IP di apertura dei conti correnti alle Fiduciarie che lo richiedono.
Va modificata la disciplina del conto omnibus.
Nelle vigenti disposizioni di vigilanza non si distinguono chiaramente:
- i conti omnibus, che sono conti bancari o dossier accesi alla liquidità giacente di più clienti, ad esempio conti destinati a detenere in monte la liquidità o gli investimenti;
- dai conti transitori, dove le Fiduciarie ricevono provviste (che sono un debito della fiduciaria) destinate ad essere trasferite in esecuzione dei mandati.
L’attuale disciplina impone di fornire per i conti omnibus comunicazioni alla Banca che apre il conto relativamente ad ogni movimento del conto in relazione al titolare effettivo. Tale complicazione è inutile perché le informazioni sono già trasmesse alla UIF dalle Fiduciarie e genera una complessità amministrativa tale per cui di fatto le banche si rifiutano di aprire i conti omnibus alle fiduciarie.
Va poi chiarito che i conti transitori non hanno nulla a che vedere con i conti omnibus e non devono essere soggetti alla disciplina di vigilanza prevista per i conti omnibus.
Innalzamento dei requisiti di professionalità.
Fatti salvi i diritti acquisiti va stabilito che per poter assumere la carica di amministratore di una società fiduciaria occorre aver lavorato almeno 5 anni presso una società fiduciaria vigilata ai sensi della Legge n. 1966/39. Vanno inoltre previsti requisiti di formazione professionale continua sulle materie di antiriciclaggio, Trust, anagrafe tributaria dei rapporti, capital gain. Questo a garanzia della qualità della nostra professione.
Riconoscimento del passaporto europeo.
Feder Fiduciaria si propone di intervenire presso le amministrazioni comunitarie per far riconoscere i diritti di passaporto europeo alle Fiduciarie italiane, affinché ad esempio possano legittimamente esercitare la propria attività in altri Paesi dell’Unione. Del pari Feder Fiduciaria intende attivarsi affinché lo svolgimento dell’attività fiduciaria in Italia possa essere svolto da Fiduciarie comunitarie soltanto a condizioni di reciprocità, garantendo il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in Italia.
Attenzione al registro dei titolari effettivi.
La riservatezza è una esigenza che fa parte dell’essere umano. Tutti siamo giustamente gelosi della nostra privacy e possono essere molte le ragioni per le quali una persona ha esigenza di mantenere riservati i propri investimenti.
Un padre che lavora in banca può voler partecipare all’iniziativa imprenditoriale del figlio senza che la cosa, essendo visibile alla camera di commercio, sia di pubblico dominio anche per i suoi colleghi di lavoro. Un imprenditore può voler partecipare ad una iniziativa senza che lo sappiano i concorrenti. Un impiegato può aspirare ad avere una attività sua ma non vuole che lo sappia il suo datore di lavoro.
Non bisogna essere “ipocriti”, la riservatezza è importante per tutti.
Il registro dei titolari effettivi ha un senso per aiutare i destinatari antiriciclaggio ad effettuare gli adempimenti di adeguata verifica, ma la sua funzione non può arrivare a privare della giusta riservatezza gli strumenti fiduciari e i trust. Perché la conseguenza sarebbe proprio il contrario.
Se noi rendessimo trasparenti i filtri fiduciari anche al di fuori del caso in cui vi sia la necessità di fare l’adeguata verifica del cliente, l’unica cosa che si otterrebbe è che chi ha bisogno di privacy si rivolgerebbe a prestanome, facendo perdere le informazioni sul suo patrimonio all’anagrafe tributaria.
Per tale ragione Feder Fiduciarie mira a sensibilizzare le autorità verso una disciplina che contemperi le esigenze di accesso al Registro dei Titolari Effettivi con l’esigenza di riservatezza, onde evitare il ricorso a terzi prestanome ed a soluzioni illegati.
